SPECIALE OLIO IGP SICILIA. Cos’è l’Indicazione Geografica Protetta

La parlamentare europea Michela Giuffrida, all’inizio della manifestazione per la promozione dell’olio Igp Sicilia a Bruxelles

“Oggi l’olio siciliano esce dall’anonimato e viene riconosciuto come prodotto di eccellenza”. Michela Giuffrida, eurodeputata Pd ed unico membro siciliano della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, annuncia così l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE del 25 maggio dell’indicazione IGP, Indicazione Geografica Protetta, ‘Olio Extravergine d’Oliva Sicilia’. E il “certificato di nascita” del prestigioso marchio arriva proprio nel giorno dell’evento/degustazione che l’eurodeputata ha organizzato al Parlamento di Bruxelles per brindare, assieme al Commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan, al riconoscimento di qualità che, per la prima volta dall’istituzione delle nuove e più restrittive regole dei disciplinari, premia un olio italiano. All’evento era presente anche l’assessore regionale siciliano all’Agricoltura, Antonello Cracolici.

Ma cos’è l’indicazione geografica protetta detta IGP?

Il termine indicazione geografica protetta, IGP, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.

Bruxelles, parlamento UE, un momento della degustazione degli oli siciliani e dei formaggi Zappalà.

Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

La procedura per l’ottenimento del marchio IGP parte dall’inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero dell´Agricoltura; si apre, così, una procedura che si articola essenzialmente in tre fasi: Istruttoria, Comunitaria, Ispettiva.

Fase Istruttoria:

In questa fase il Ministero acquisisce il parere della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti; verifica la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal Regolamento 510/2006 dell’Unione Europea e se non vi sono difformità con la norma, indice una riunione con l’Organizzazione dei produttori, la Regione (o Provincia autonoma) e la Camera di Commercio per una ulteriore verifica. In Conclusione la proposta di disciplinare viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni.

Fase Comunitaria:

Terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell’Unione Europea, che ne esamina la conformità al Regolamento 510/2006 in caso di esito favorevole, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE attendendo 6 mesi per accogliere eventuali opposizioni, trascorso tale periodo senza opposizioni, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene perciò iscritto nell’apposito Albo comunitario.

Fase Ispettiva:

Una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta ad una serie di controlli di conformità al disciplinare di produzione, di vigilanza sulla commercializzazione.

Gli oneri dell’attività di certificazione sono a carico dei produttori che pertanto, in questo modo, decidono di investire per migliorare la propria professionalità e, soprattutto, per trasmettere ai consumatori una “sostanza” (non solo una “immagine”) di serietà e passione per il proprio lavoro.

L’Unione europea detta regole precise per la salvaguardia del marchio IGP, prevedendo l’istituzione di appositi regimi normativi di qualità, a tutela della buona fede dei consumatori e con lo scopo di dotare i produttori di strumenti concreti per identificare e promuovere meglio prodotti aventi caratteristiche specifiche, nonché proteggerli da pratiche sleali.

L’articolo 2 del Regolamento CEE 510/2006 stabilisce che per indicazione geografica s’intende: il nome di una regione, di un luogo determinato che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica”.

Solo quelle produzioni che dimostrano una tradizione produttiva consolidata e codificata, un legame inscindibile con il territorio di provenienza, un tessuto socio-imprenditoriale adeguato e che riescono a raggiungere elevati standard qualitativi, certificati da organismi terzi di controllo, possono aspirare ad ottenere e conservare l’ambito riconoscimento comunitario e la contemporanea iscrizione al registro europeo dei prodotti IGP.

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea. In Sicilia il marchio IGP è stato già conferito all’ Arancia Rossa di Sicilia e al Pomodoro Pachino.

 

 

 

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